Il 5 aprile 2024 sull'Albo Pretorio del Comune di Galatina è stato pubblicato il decreto del Sindaco n.24/2024 con il quale Fabio Vergine conferma la nomina a "Capo di Gabinetto del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del TUEL, il dott. Vincenzo Specchia".
Per fugare ogni dubbio sulla legittimità della nomina dell'ex-segretario comunale di Lecce era stato conferito l’incarico di elaborare un parere pro veritate all’Avv. Angelo Vantaggiato, da Lecce.
"Nel richiamato parere acquisito in atti, viene affermato che “la questione della conferma della decisione già assunta (con decreto sindacale n. 27/2023), è rimessa alla valutazione dell’Organo competente, attraverso un giudizio puramente discrezionale che tenga però conto dei parametri giuridici” relativi alla “natura ex se non impeditiva delle vicende penali sottostanti alla costituzione del rapporto, natura giuridica esclusivamente fiduciaria dell’incarico a conferirsi, valutazione complessiva … dei fatti di reato”".
"Considerati -si legge nella detrmina- la natura esclusivamente fiduciaria della nomina in argomento; il carattere non impeditivo delle vicende processuali dell’interessato allo svolgimento delle funzioni proprie di Capo di Gabinetto; l’ampia e consolidata esperienza del dott. Specchia in materia in ragione dei ruoli e delle funzioni in precedenza ricoperti presso altre amministrazioni, nonché le competenze e capacità tecnico – professionali dallo stesso possedute; Valutato pertanto che le cennate vicende processuali non siano in grado di inficiare la qualità dell’apporto giuridico-professionale che il Dott. Specchia potrà offrire a questa Amministrazione in virtù dell’instauranda collaborazione con il Sindaco".
Con il proprio decreto il primo cittadino stabilisce "1. di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, la nomina quale Capo di Gabinetto del Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del TUEL, del dott. Vincenzo Specchia giacché in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso, nonché di ampia e consolidata esperienza in materia, per funzioni e ruoli in precedenza ricoperti, e, dunque, in ragione dell’affidamento riposto nelle competenze e capacità tecnico-professionali dell’incaricato; 2. di stabilire che: - il suddetto Collaboratore sarà inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, in conformità a quanto previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, con profilo professionale di Funzionario giuridico-amministrativo, previa stipulazione di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (18 h/sett.), per lo svolgimento delle attività, compiti e funzioni di Capo di Gabinetto del Sindaco, come appresso indicate: - supporto diretto al Sindaco per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e raccordo, nonché presidio di problematiche di particolare importanza; - supporto tecnico agli organi di direzione politica per la definizione ed attuazione dei programmi strategici per l’Ente, ai fini del perseguimento degli obiettivi di mandato; - collaborazione e supporto al Sindaco nella cura dei rapporti con gli organi istituzionali e con i singoli membri di tali organi (Presidenza del Consiglio Comunale, Giunta, Assessori e Consiglieri), con altri enti locali, Ministeri, Enti, Associazioni ed Istituti Nazionali, nonché supporto al Sindaco nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, svolgendo attività di raccordo tra vertice politico ed amministrativo; - presidio su deleghe e specifiche attribuzioni del Sindaco; - supervisione e coordinamento delle attività di supporto proprie dell’ufficio di staff di diretta collaborazione del Sindaco; - il Capo di Gabinetto, nell’esercizio delle proprie funzioni, risponde solo ed esclusivamente al Sindaco, conformandosi alle direttive di quegli per il conseguimento degli obiettivi prefissati, ed è, in ogni caso, tenuto all’osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche integrativo di Ente; - al Capo di Gabinetto è precluso lo svolgimento di funzioni e attività di gestione, spettando allo stesso esclusivamente compiti di supporto al Sindaco, raccordo e coordinamento dell'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e politico-istituzionali; - il contratto avrà la durata di anni uno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e con facoltà di proroga espressa per un termine massimo coincidente con la durata del mandato elettivo del sindaco in carica; - l’incarico potrà, altresì, essere revocato in qualunque momento al venir meno dell’elemento fiduciario, con conseguente risoluzione di diritto del contratto concluso, ovvero risolto per giusta causa; 3. Di demandare al Segretario Generale gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento; 4. Di notificare il presente decreto al Capo di Gabinetto nominato".
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