Movida a Galatina, il Sindaco si inchina alla Giudice ed emette un'ordinanza

Fino al 31 agosto 2024 si potrà fare musica all'aperto non oltre le'1 di notte. Multe da 25 a 500 euro ai trasgressori

La giudice Caterina Stasi della Prima sezione del Tribunale Civile di Lecce, con ordinanza emessa il 23 luglio 2024, aveva obbligato il Comune di Galatina, "a porre in essere tutti i controlli necessari a preservare il contenimento di tutte le emissioni (sonore, ndr) nei limiti della tollerabilità, imponendo l'osservanza da parte degli esercenti attività ricreative e/o commerciali site nel centro abitato alla normativa in vigore".
Il Sindaco, Fabio Vergine, ha atteso quindici giorni e poi, in data 8 agosto 2024 ha emesso la sua ordinanza 125/2024 con la quale emana "disposizioni per la regolamentazione delle emissioni acustiche e sonore nei pubblici esercizi e definizione dei limiti degli orari di intrattenimento".
"Sono pervenute a questo Comune -fa sapere il Primo cittadino- segnalazioni e lamentele da parte di cittadini e residenti - soprattutto del Centro Storico della città (ma anche di altri ambiti comunali) - relative a dichiarate turbative della quiete e del riposo, causate dall'eccessiva amplificazione sonora della musica prodotta dagli esercizi commerciali e dai locali pubblici di intrattenimento".
"Da ultimo (!) -aggiunge Vergine- anche un'Ordinanza del Tribunale di Lecce (Rep. n. 3004/24 del 24.07.2024) ha richiamato l'obbligo, da parte del Comune, della effettuazione dei controlli necessari in ordine all'operato dei titolari dei pubblici locali con specifico riferimento alla gestione delle sopra menzionate attività. Di contro, il fenomeno della c.d. "movida", nel corso della stagione estiva, è determinante per animare i centri storici in genere ed in modo particolare quello di questa città, la cui amministrazione ha individuato proprio negli spazi del centro urbano il fulcro di attrazione di un nuovo turismo itinerante e la base di una politica di rilancio socio - commerciale del medesimo".
"Risulta pertanto opportuno -fa notare il Sindaco- nel necessario contemperamento degli interessi pubblici e privati in essere, adottare un apposito provvedimento, al fine di salvaguardare da una parte il riposo delle persone e la quiete domestica, e, dall’altra, agevolare il corretto svolgimento delle attività prima indicate.(...) Per le attività di intrattenimento musicale quali piano bar, concertini musicali, attività musicali mixate con presenza di Disk jockey, juke-box, musica diffusa da impianti hi-fi, karaoke, trattenimenti di svago vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori effettuati all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi sono disposte le seguenti misure: ▪ devono svolgersi senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico come in premessa menzionata;
Lo svolgimento all'esterno degli esercizi pubblici degli intrattenimenti musicali di sopra elencati, è consentita: ▪ dal 08 agosto al 31 agosto: sino all'1.00 del giorno successivo. ▪ dal 01 settembre fino al 30 settembre: da Domenica a Giovedì sino alla mezzanotte; Venerdì e Sabato sino all'1.00 del giorno successivo.
In ogni caso il livello sonoro emesso dovrà essere di intensità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque contenuto entro i limiti massimi stabiliti dalle disposizioni normative di riferimento".
"Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 445/1997 si riserva di effettuare controlli fonometrici in orario diurno o notturno, all'interno e all'esterno dei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato potrà accedere alle sedi di attività e agli impianti che costituiscono fonti di rumore e richiedere le informazioni e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate."
In ogni caso "il Sindaco potrà concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo organizzate dall'Amministrazione comunale o con il suo patrocinio, ovvero per trattenimenti musicali effettuati presso gli esercizi pubblici. In riferimento a tale ultima eventualità".
Le sanzioni
"Chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 200,00. ln caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € 500,00; in caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, (...) sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore (...), al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività di gg. 15 (ai sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza).
A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento."
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