Il Comune di Galatina, "nell’intento di valorizzare e promuovere lo sviluppo e l’attività delle libere forme associative di cittadini ed utenti, in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento ed in esecuzione della (...) D.G.C. n. 35/2023, intende procedere all’assegnazione dei locali di seguito indicati, non attualmente utilizzati per finalità istituzionali, in favore di Associazioni apolitiche senza fine di lucro, operanti sul territorio, da destinare a sede associativa per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle connesse iniziative.
1. OGGETTO E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
I locali che si intendono assegnare, meglio precisati nelle schede descrittive allegate al presente Avviso, sono i seguenti: -Palazzo Gorgoni, via Umberto I n. 28, 30, 32 e 36, pianto terra; - servizi demografici via Principe di Piemonte n. 30; - Ufficio Attività Produttive SUAP via Principe di Piemonte n. 32; - via Umberto I n. 38.
I locali vengono concessi e affidati in comodato d’uso gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risulta dalle predette schede e come sarà evidenziato nel verbale di consegna nel quale sarà dato atto, tra l’altro, dell’eventuale presenza di beni mobili o di elementi di arredo di proprietà comunale.
L’assegnazione degli immobili avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, - previa sottoscrizione del relativo contratto di comodato - con l’obbligo di dare avvio alle attività entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione dello stesso, pena la decadenza. È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo del contratto. Alla scadenza del contratto, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali e su richiesta dell’assegnatario, il Comune potrà autorizzare con provvedimento espresso l’utilizzo in prosecuzione dell’immobile assegnato, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di assegnazione e, comunque, per un periodo non eccedente sei mesi. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà: - di disporre la sospensione del contratto per il tempo occorrente all’effettuazione di opere o lavori che si rendano necessari successivamente alla stipula dello stesso oppure che rivestano carattere di urgenza e di straordinarietà. In tale ipotesi, il pagamento delle somme dovute per le utenze sarà rapportato ai giorni di effettivo utilizzo dell’immobile; - di richiedere la restituzione dei locali assegnati, con un preavviso di sei mesi o di un termine ridotto se determinato dalla necessità di perseguire un superiore interesse pubblico e/o per finalità istituzionali; - di utilizzare la struttura o parte di essa per attività proprie dell’Ente, nel rispetto delle attività svolte dall’assegnatario, per un totale di venti giorni nell’anno. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì, secondo la propria insindacabile valutazione, di non procedere all’assegnazione, in tutto o in parte degli spazi, in caso di sopraggiunte esigenze di interesse pubblico e/o istituzionali, ovvero nell’ipotesi in cui nessuna proposta risulti idonea in relazione alle finalità di interesse pubblico sottese all’assegnazione di cui al presente avviso.
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
Sono ammesse a presentare domanda di assegnazione dei locali di cui al punto1, le Associazioni apolitiche senza scopo di lucro, con sede legale ed operativa nel territorio comunale, che presentino i seguenti requisiti alla data della pubblicazione del presente Avviso: a) possesso dei requisiti generali per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; b) regolare iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni; c) svolgimento, per almeno 1 (uno) anno precedente alla pubblicazione del presente Avviso, dell’attività statutaria per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale nei seguenti settori: promozione della cultura e dell'arte, promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche, istruzione, ricerca, conservazione, tutela, valorizzazione di patrimoni artistici, storici, naturalistici, ambientali, linguistici, enogastronomici, tutela e promozione di interessi solidaristici a supporto della disabilità e del disagio socio - economico, beneficienza, sicurezza sociale, sicurezza sanitaria, formazione, ricerca scientifica, attività sportive dilettantistiche, promozione della pratica e della diffusione della cultura musicale, promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile; promozione di altre iniziative di interesse pubblico riferito, ad esempio, alla tutela dei consumatori, degli inquilini, dei lavoratori autonomi o esercenti attività artigianali, industriali, professionali ed agricole; d) non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi comunali per inadempimento dei relativi contratti e non avere contenziosi in corso, di qualsiasi natura, con l’Amministrazione Comunale; e) non disporre di locali, di proprietà dell’Associazione o messi gratuitamente a disposizione da altri soggetti pubblici o privati, nei quali poter svolgere la propria attività; f) presentino un Progetto di gestione dei beni pubblici messi a disposizione, che preveda iniziative rivolte all’intera cittadinanza ed in ambiti che perseguano obiettivi sociali, culturali, sportivi ed aggregativi di interesse generale per la collettività intera e che saranno oggetto di positiva valutazione, da parte dell’Amministrazione, in quanto significativamente rispondenti al perseguimento degli interessi indicati e di finalità coerenti con gli obiettivi programmatici. Le Associazioni come sopra individuate possono presentare domanda sia singolarmente sia in raggruppamento tra di loro. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un'associazione temporanea. In caso di partenariato, il soggetto individuato dai componenti dello stesso quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale e referente unico del progetto di gestione dell’immobile assegnato. Prima della presentazione della domanda dovrà essere effettuato obbligatoriamente un sopralluogo presso i locali oggetto di possibile assegnazione, del quale verrà redatto apposito verbale da allegare in fase di domanda di partecipazione alla presente procedura. 3.MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Per partecipare alla presente procedura le Associazioni interessate in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno far pervenire all’indirizzo di seguito indicato la documentazione necessaria, con una delle seguenti modalità alternative: - consegna a mani, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Galatina, presso la sede municipale di Via Monte Bianco n. 20, nei giorni e negli orari di apertura; - trasmissione a mezzo posta elettronica certificata utilizzando documenti informatici in formato pdf. al seguente indirizzo istituzionale: protocollo@cert.comune.galatina.le.it; soltanto nel caso di pec inequivocabilmente riconducibile all’Associazione o a soggetto che riveste un ruolo formalmente riconosciuto all’interno della stessa, si potrà omettere la firma digitale; - spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione della denominazione del mittente e del relativo indirizzo, inviato a: Comune di Galatina, via Monte Bianco n. 20, 73013 Galatina.
A tal fine farà fede la data di ricezione all’Ufficio Protocollo del Comune di Galatina. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito, pertanto non farà fede il timbro postale. L'inoltro a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente. Nell’oggetto della PEC o sul plico contenente la documentazione, deve essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI COMUNALI AD USO SEDE ASSOCIATIVA”.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 06.03.2023. La mancata sottoscrizione della domanda, così come la mancata sottoscrizione digitale del documento informatico se non trasmesso tramite PEC propria o del soggetto che riveste un ruolo formalmente riconosciuto all’interno dell’Associazione, comporta l’esclusione dalla procedura. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. L’Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore L’interessato si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella domanda."
(dall'Avviso pubblicato sul sito del Comune di Galatina il 22 febbraio 2023)
Il Comune di Galatina destina quattro immobili in uso gratuito ad associazioni apolitiche
Pubblicato l'avviso per l'assegnazione. Le domande entro il 6 marzo 2023
