Il Consiglio Comunale di Galatina dice NO all'unanimità all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti a Santa Barbara

All"interno la Nota Tecnica a supporto della Delibera

Il Consiglio Comunale di Galatina dice NO all'unanimità all'impianto di recupero e smaltimento rifiuti a Santa Barbara

Alle ore 16 di oggi 27 gennaio 2023 il Consiglio Comunale di Galatina ha votato, all'unanimità, una Delibera che esprime la netta contrarietà della Città di Galatina all'insediamento di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi a Santa Barbara. Di seguito la decisione dalla massima assise comunale e, in allegato, l'interessante e fondamentale Nota Tecnica a supporto:
"IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: - con nota prot. n. 10227 del 05/07/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, facendo seguito all’istanza ex art. 27 – bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della proponente finalizzata al rilascio di PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e smi.) relativo al progetto di “Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi sul sito di Via Degli Andriani, 12/A Santa Barbara di Galatina (LE)", ha comunicato l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale; - a seguito della verifica preliminare della documentazione presentata, con nota prot. n. 13381 del 16/09/2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia informava le amministrazioni e gli Enti individuati quali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23 co.1 lett.e) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, rivolgendo invito a trasmettere per via telematica, entro il termine di legge, i pareri e contributi istruttori di competenza; - Il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia indiceva, con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021, Conferenza di Servizi ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 11/2001, in forma semplificata e modalità asincrona per il giorno 14/10/2021;
- il Servizio Riqualificazione Urbana e Programmazione Negoziata della Regione Puglia, con nota prot. n. 11240 del 21.09.2021, comunicava che “non si rilevano profili di competenza limitatamente agli aspetti urbanistici, fatti salvi eventuali vincoli demaniali di uso civico, per i quali si esprime il Servizio competente”;
- il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia, con nota prot. n. 10544 del 08/10/2021, comunicava che “... sembrerebbero non emergere profili di interesse della scrivente Sezione. Si precisa che, laddove, nel prosieguo del procedimento, dovessero emergere interventi sull’impianto in oggetto tesi allo sfruttamento del biogas estratto diverso da quello in progetto (utilizzo di torce), si forniscono di seguito le indicazioni per la corretta formalizzazione dell’istanza di Autorizzazione, laddove la società Entosal S.r.l. dovesse rilevare la necessità di acquisire il titolo ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ... (omissis)...”;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce comunicava, con nota prot. n. 0154244 del 14/10/2021, la necessità di integrare la documentazione progettuale con ulteriori approfondimenti. In particolare “...(omissis)...lo Studio di Impatto Ambientale deve essere integrato con uno Studio Modellistico di ricaduta degli inquinanti, polveri e sostanze odorigene, naturalmente correlato ai recettori esistenti nell’intorno per un raggio di almeno 1 km e che tenga conto di eventuali impatti cumulativi con altre attività produttive limitrofe”;
- il Servizio Pianificazione Territoriale e Funzioni di Edilizia Sismica della Provincia di Lecce comunicava, con nota prot. n. 42367 del 15/10/2021, che “l'intervento in oggetto, per quando dedotto dall’istanza e nei limiti delle competenze di questo Ente e delle previsioni del PTCP, può ritenersi compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione che siano verificate e rispettate le norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia e fatte salve le ulteriori valutazioni e determinazioni degli Enti competenti in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, di scarichi e, in linea generale, degli enti preposti alla salvaguardia della salute pubblica e di soggetti terzi”; - ARPA Puglia, con nota prot. n. 71526 del 18/10/2021, rappresentava che per tutte le motivazioni e considerazioni riportate nella nota, nonché nei pareri specialistici alla stessa allegati (prot. UOC SAS n.71287 del 18/10/2021, prot. UO Agenti Fisici DAP Lecce n.71072 del 15/10/2021, prot. UO Agenti fisici DAP Lecce nm.70182 del 12/10/202) - esprimeva “valutazione tecnica negativa fino al superamento di tutte le criticità e carenze evidenziate”; - con nota prot. n. 15232 del 22/10/2021 veniva trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, indetta con nota prot. n. 13506 del 20/09/2021 dal Servizio VIA e VincA della Regione Puglia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. 11/2001, svolta in forma semplificata e modalità asincrona; - il Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia ha ribadito, giusto nota prot. n. 12135 del 18/11/2021, che “...(omissis)... trattandosi di un procedimento non ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ovvero nell’ambito del procedimento di PAUR di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la Sezione scrivente comunica di non essere competente al rilascio di autorizzazioni e/o nullaosta nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto della presente”; - con parere del 30/11/2021 (acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n. 17432 del 30/11/2021) il Comitato Regionale VIA ha rappresentato la necessità che la documentazione progettuale venisse integrata; - La Sezione Risorse Idriche della regione Puglia ha avanzato richiesta, con nota prot. n. 15304 del 20/12/2021, di una integrazione della documentazione progettuale. La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art. 27-bis, co.5, del D.Lgs. n.152/2006 e smi, con nota prot. n. 994 del 31/01/2022, assegnava al Proponente un termine perentorio di trenta giorni, a far data dal ricevimento della nota, per la trasmissione delle integrazioni richieste dai soggetti interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto; - con nota prot. n. 3074 dello 09/03/2022 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto delle richieste motivate del Proponente di cui alla nota trasmessa a mezzo email certificata del 07/03/2022, assentiva la sospensione dei termini, ex co.5 dell'art. 27-bis del TUA, del procedimento sino all'acquisizione della documentazione integrativa e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni a far data dal 31/01/2022; - con email certificata del 22/06/2022 il Proponente trasmetteva “le integrazioni richieste a seguito delle note/pareri/osservazioni pubblicate sul portale Ambientale della Regione Puglia”; - con email certificata dello 06/07/2022, il Proponente, facendo seguito alla propria nota del 22/06/2022, chiedeva “di mantenere il progetto de quo nell’ambito dell’istruttoria di cui ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06 e smi volta all’ottenimento del Provvedimento autorizzatorio unico (VIA - AIA) con la trasmissione all’Ente competente considerato che, ai sensi della LR n. 11/2001, modificata dalla legge Regionale n. 11 del 26 maggio 2021, il progetto ricade nelle “tipologie B2” di competenza provinciale.”; - la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, preso atto della richiesta e ritenendola accoglibile, con nota prot. n. 9765 dello 05/08/2022, invitava l’autorità competente provinciale al prosieguo dell’iter di PAUR del progetto in oggetto così come revisionato in data 22/06/2022; - con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce, in qualità di struttura (A.C.) preposta allo svolgimento dei procedimenti ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi, provvedeva alla indizione della Conferenza di Servizi istruttoria VIA, ai sensi dell’art.15 della L.R. n.11/2001, e contestuale indizione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 27-bis, co. 7, del D.Lgs. n.152/2006, al fine addivenire alle determinazioni sul progetto nella sua versione aggiornata del giugno 2022; - con nota prot. n. 37374 del 30/09/2022 e successiva rettifica prot. n. 44178 del 10/11/2022, la A.C. indiceva Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14-ter della L.241/1990, in modalità sincrona a norma dell’art.27-bis, co.7, del D.Lgs. n.152/2006; - con nota prot. n. 77136 dell’11/11/2022 ARPA Puglia chiedeva il rinvio a nuova data della seduta fissata per il giorno 11/11/2022, a causa della indisponibilità dei funzionari responsabili; - in accoglimento della richiesta di ARPA Puglia la A.C. posticipava, con nota prot. n. 4453 del 14/11/2022, la riunione della conferenza al 12/12/2022; - con comunicazione acquisita al protocollo del Comune di Galatina al n. 59335 del 13/12/2022 la Provincia di Lecce “Servizio politiche di tutela ambientale e transizione ecologica” trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 12/12/2022, al termine della quale il Presidente del predetto organo, valutati compiutamente gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale, ha sancito l’obbligatorietà delle integrazioni documentali in capo al proponente, al fine di superare le criticità già richiamate, posto che, come noto, l’esito positivo risulterebbe dirimente rispetto al rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale, concedendo un termine di 90 giorni per la produzione della documentazione richiesta;
REPUTATO che appare essenziale evidenziare che il Comune, nel procedimento de quo, non deve essere completamente pretermesso dalle scelte pianificatorie incidenti sul suo territorio e che le motivazioni addotte al parere da formulare in Conferenza di Servizi devono caratterizzarsi da un onere di motivazione rafforzata tali da spiegare chiaramente ed inequivocabilmente gli effetti prodotti sulla pianificazione territoriale; RICHIAMATA, quale allegato integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, la “Nota Tecnica istruttoria” redatta a cura della “Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente, verde e arredo urbano” con la quale, per le motivazioni ivi indicate, si esprime parere non favorevole all’impinto di cui trattasi;
PRESO ATTO CHE: - nel procedimento de quo, di particolare interesse sono le interrelazioni tra il provvedimento autorizzatorio e la disciplina urbanistica e, più nello specifico, gli effetti che il primo produce sulla seconda. - non può sottacersi, che: “... Il carattere della pubblica utilità attribuito all’opera in questione, ovvero il riconoscimento di pubblico interesse all’attività di gestione dei rifiuti, non esclude, anzi implica a monte (in sede di rilascio dell’autorizzazione) che il relativo progetto sconti il prefato giudizio di compatibilità nonché l’apprezzamento positivo in termini di idoneità localizzativa dell’impianto sul territorio. La valutazione in ordine alla localizzazione degli impianti ben può avvenire (anzi, è normale che avvenga) in sede di pianificazione regionale territoriale, quale sede più elevata di comparazione e composizione degli interessi coinvolti e, quindi, di esercizio della discrezionalità amministrativa, ferme le successive valutazioni dell’autorità in sede di applicazione delle disposizioni afferenti il territorio nonché l’attività specifica di gestione dei rifiuti. ... La valutazione (discrezionale) è propedeutica, logicamente, alla autorizzazione; ragion per cui, è soltanto a seguito del suo rilascio che l’opera acquista tutti i connotati della pubblica utilità. ... In altri termini, perché l’opera acquisti definitivamente i caratteri della pubblica utilità (necessaria anche per le successive, eventuali attività ablatorie), occorre un previo giudizio di compatibilità che implica una coerente comparazione dei diversi interessi coinvolti ...” (Consiglio di Stato Sezione IV n. 7839 del 8 settembre 2022); CONSIDERATO che, limitatamente a quanto di competenza del Comune di Galatina, si ritiene di condividere le motivazioni espresse nella sopra richiamata “Nota Tecnica Istruttoria” e quindi di esprimere parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto in oggetto per le seguenti motivazioni: 1. Il sito di intervento è qualificato dal vigente strumento urbanistico del Comune di Galatina (P.U.G.) come zona D1 “Insediamenti industriali esistenti”. Le N.T.A. di riferimento per tale zona ammettono le seguenti destinazioni d’uso: “... impianti e laboratori industriali, impianti e laboratori artigianali, impianti di trasformazione di prodotti agricoli, uffici, abitazioni dei soli addetti alla custodia; è ammessa per tale uso una superficie massima di 120 mq per unità produttiva ovvero per ogni singola azienda insediata ...”. Da quanto sopra si rileva la mancata conformità della destinazione d’uso che si vuole imprimere al sito (un impianto di recupero e smaltimento rifiuti) rispetto alle previsioni delle NTA del PUG per la zona D1; 2. Il progetto di che trattasi è annoverabile tra le industrie insalubri di 1^ classe ai sensi dell’art. 216 del Testo Unico delle leggi Sanitarie, la quale “... comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni ...”. Orbene, è lo stesso proponente a dichiarare che il sito “... dista dal cancello circa 50 metri dalla prima unità abitativa di Santa Barbara di Galatina ...”. Se ne ricava una evidente criticità localizzativa, ragionevolmente escludente, per come meglio approfondita nei paragrafi di cui sopra; 3. L’area vasta in cui insite il sito di progetto è particolarmente vocata alle produzioni agricole di qualità. A riprova di quanto asserito basti considerare come il territorio amministrativo di Galatina faccia parte della DOC VINI denominata “Galatina” (D.M. 22/04/1997 - G.U. n. 104 del 17/05/1997), DOP OLII “Terra d’Otranto” e IGT VINI “Salento”. Tale circostanza integra un criterio localizzativo PENALIZZANTE - confermato dallo stesso proponente - che ne riconosce criterio penalizzante.
A tal riguardo le prospettazioni di parte proponente in ordine alla dispersione degli inquinanti non risultano, allo stato, superare le ragguardevoli eccezioni di ARPA PUGLIA, così da ritenersi tuttora sussistenti i motivi a fondamento del CRITERIO PENALIZZANTE; 4. Il sito di progetto ricade, ai fini della zonizzazione acustica, nella classe III “Aree di tipo Misto”. Sul punto sussiste il il PARERE NON FAVOREVOLE formulato dall’U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce, reso – tra l’altro – su una seconda versione di studio di impatto acustico, a riprova della preminente pressione ambientale che detto impianto potrebbe esercitare rispetto all’agente fisico “RUMORE”; 5. Alla luce delle vicissitudini che hanno caratterizzato il sito, allo stato degli atti non è possibile escludere che l’area non sia stata interessata da potenziale contaminazione. Concordando con gli orientamenti emersi nella Conferenza di Servizi del 12/12/2022 si ritiene che, in esito allo sgombero dei rifiuti abbancati, il lotto debba essere oggetto di una indagine preliminare volta alla ricerca dell’eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Il piano di lavoro dovrà essere presentato al Comune di Galatina per una preliminare condivisione e assenso. Eventuali contaminazioni del sito, infatti, risulterebbero ostative al rilascio del provvedimento autorizzativo unico, configurandosi un criterio localizzativo escludente; 6. Come già sopra esposto, il sito di progetto è, ad ogni evidenza, adiacente all’ambito urbano di tipo residenziale di Santa Barbara. Se ne ricava che, anche sotto il profilo dell’uso del suolo, una interpretazione sito specifica secondo la legenda Corine Land Cover farebbe emergere la presenza di un tessuto urbanistico riconducibile alla fattispecie della classificazione “Continuosurbanfabric” del CORINE LAND COVER, che integra un criterio escludente alla localizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti. 7. Il progetto è carente di un rilievo del traffico attuale che possa dare evidenza dell’effettivo transito dei mezzi. In una al rilievo dello stato di fatto dovrà essere condotto uno studio previsionale dell’incremento del traffico considerando la capacità istantanea dell’impianto di trattamento rifiuti e di conseguenza gli ingressi dei mezzi preposti al trasporto dei rifiuti. L’incremento del traffico dovrà essere affiancato per produrre le opportune considerazioni, allo studio previsionale delle emissioni in atmosfera. RILEVATO che: - l’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce i criteri da seguire nella gestione dei rifiuti, che consiste nelle seguenti attività: “a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”. Ai sensi del comma 2 del citato art. 179 tali criteri hanno lo scopo di stabilire, in generale, un “ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale”, prescrivendo che “nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”; - in relazione alla localizzazione dell’impianto, deve tenersi in considerazione che questa Amministrazione, quale ente esponenziale della comunità locale direttamente esposta ai potenziali effetti negativi rivenienti dall’attivazione dell’impianto, e quindi deputato alla tutela della salubrità dell’ambiente e dunque della salute, è chiamata a valutare con giudizio di negatività, gli effetti nocivi che deriverebbero dalle lacune della progettazione come prospettate ed evidenziate da ARPA nel parere prot. 42020 del 27.10.2022 formulato per la CdS convocata dalla Provincia di Lecce in data 12.12.2022 stante la prossimità dell’impianto al territorio della Frazione di Santa Barbara, da cui dista 50 metri, nonché dal Cimitero delle Frazioni di Collemeto e Santa Barbara, da cui dista meno di 1000 metri e dal medesimo territorio della Frazione di Collemeto, da cui dista 1.500 metri; - secondo la giurisprudenza dominante, infatti, detta legittimazione non si può subordinare alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell’impianto, reputandosi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare (Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657); EVIDENZIATO, inoltre che: - l’Amministrazione Comunale ha come obiettivo strategico la valorizzazione delle frazioni, facendole diventare uno snodo fondamentale del turismo e della cultura, inserendole nei percorsi turistici e facendole diventare sede di eventi e manifestazioni culturali, così come previsto nelle Linee programmatiche di mandato; - alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente l’intendimento dell’Amministrazione Comunale relativamente alle zone interessate dall’intervento in questione, e, pertanto, l’intervento proposto, comporterebbe, ove approvato, una chiara negazione di tale disegno strategico; VISTO: - la L.R. 27/07/2001 n. 20; - la D.G.R. 25/10/2005 n. 1495 (controllo di compatibilità PUG); - il vigente P.U.G., approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 62 del 06/12/2005; - il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - Lo Statuto dell’Ente; Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestanti la legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione; UDITI gli interventi di cui all’allegato resoconto
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, resa per alzata di mano, (all'unanimità, ndr)
DELIBERA Per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 1) di PRENDERE ATTO, ACCOGLIERE E CONDIVIDERE le risultanze tecniche e motivazionali dettagliate nell’allegata “Nota Tecnica istruttoria” redatta a cura della “Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente, verde e arredo urbano”; 2) di DARE ATTO che questa assise, in relazione alla Conferenza di Servizi di cui trattasi, e per le motivazioni dettagliatamente indicate nella “Nota Tecnica istruttoria”, che qui si abbiano per integralmente richiamate, trascritte e fatte proprie, esprime parere non favorevole alla realizzazione dell’impianto di cui all’oggetto; 3) di FORMULARE INDIRIZZO al Sindaco del Comune di Galatina, o a suo Delegato, affinché esprima, per tutte le motivazioni innanzi esposte, parere non favorevole, nell’ambito della procedura per il rilascio di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 – bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (PAUR) relativa al progetto per la costruzione di un “impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Galatina (le), alla via degli Andriani, 12/a – fraz. Santa Barbara (n.c.t. foglio 3, mappale 2018) – ippc 5.1 e 5.5”; 4) di DEMANDARE alla Direzione Programmazione Strategica e Lavori Pubblici tutti gli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione immediata del presente provvedimento alla Provincia di Lecce, per i conseguenti e relativi adempimenti; 5) di DEMANDARE alla Direzione Urbanistica perché, in riferimento alla allocazione di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, intervenga, attraverso una revisione/aggiornamento del PUG e delle annesse NTA, a definire esclusivi ambiti di tutela del territorio urbanizzato e contemporaneamente a concorrere a programmare, anche con riferimento ad un territorio sovracomunale di area vasta – la individuazione di siti idonei allo scopo. E ciò in coerenza con quanto stabilito in riferimento alla DGR regione Puglia n. 1165 del 09/08/2022 come in narrativa specificato; 6) di DEMANDARE all’Avvocatura del Comune l'eventuale predisposizione di ogni iniziativa utile alla migliore tutela dell'ente, a salvagardia degli interessi pubblici perseguiti".