Incendi nel Salento, indagano i Carabinieri Forestali

Norme e sanzioni per i proprietari di terreni incolti

I Carabinieri Forestali del Nucleo Investigativo (NIPAAF), dopo gli ultimi incendi che hanno devastato il Salento, hanno inviato informative alla Procura della Repubblica di Lecce con tutti gli elementi utili raccolti. Le indagini proseguono a ritmo serrato, anche con l’ausilio delle Stazioni Forestali di Lecce, Gallipoli e Tricase, mentre, a livello provinciale, l’Arma dei Carabinieri ha predisposto l’utilizzo immediato dei droni, in dotazione al 6° Nucleo Elicotteri di stanza a Bari, per pattugliare dall’alto, con equipaggiamento ad alta tecnologia di immagine ed interpretazione, nelle zone più sensibili e maggiormente frequentate dei litorali salentini.
I Carabinieri Forestali operano anche nella prevenzione dei reati di incendi boschivi nel periodo che precede il periodo estivo, concentrandosi sulla verifica del rispetto di alcune norme fondamentali.
Innanzitutto, va rispettata la Legge Regionale n. 38 del 2016, che fissa al 31 maggio il termine ultimo per realizzare le opere di difesa sul campo; pertanto, proprietari e conduttori di terreni incolti ed arborati, sono tenuti ad effettuare le cosiddette “precese”, cioè lavorazioni del terreno lungo tutto il perimetro, e per una larghezza di almeno 15 metri, al fine di ripulirlo da vegetazione erbacea spontanea, potenziale veicolo di propagazione di fiamme.
La stessa scadenza vale anche per la realizzazione di fasce di protezione nei terreni a pascolo (almeno 5 metri di larghezza), lungo il perimetro delle superfici boscate, e per la manutenzione dei viali “tagliafuoco” all’interno delle stesse, oltre alle scarpate stradali e ferroviarie, sponde di canali e di tracciati di acquedotto. Gli obblighi (con “precese” di almeno 15 metri) ricadono anche sui proprietari e gestori di villaggi residenziali turistici e campeggi, ove, dal rischio potenziale di incendi si passa al pericolo concreto per l’incolumità dei turisti, numerosi soprattutto lungo le località del litorale.
Inoltre, sempre per la stessa norma, dal 1° giugno al 30 settembre vige il divieto di dare fuoco ai residui vegetali rivenienti da attività agricole; le sanzioni, se pagate entro 60 giorni, sono pari a 833 euro per omessa realizzazione di fasce di protezione e di 1.600 euro per abbruciamento di residui vegetali nel suddetto periodo, ivi comprese le stoppie dopo la mietitura in terreni cerealicoli.
Nel caso che dal focolaio si verifichi un incendio boschivo, propagatosi per la mancata effettuazione dei lavori di prevenzione, il proprietario o gestore insolvente risponde, a titolo di colpa, del reato di incendio boschivo, punito, ai sensi dell’ articolo 423-bis del codice penale, con la reclusione da 1 a 5 anni (da 4 a 10 in caso di dolo).