Caro Direttore, Cari amici dell’opposizione presente in consiglio comunale, cari lettori del giornale, ho letto sul sito internet del Comune di Galatina l’Avviso pubblico di selezione, mediante comparazione dei curricula e colloquio, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Esperto Avvocato (cat. d3) a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 che riporto a questo link: http://www.comune.galatina.le.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/item/avviso-pubblico-di-selezione-mediante-comparazione-dei-curricula-e-colloquio-per-la-copertura-di-n-1-uno-posto-di-esperto-avvocato-cat-d3-a-tempo-pieno-e-determinato-ai-sensi-dell-art-110-comma-1-d-lgs-n-267-2000-scadenza-ore-1300-del-12-marzo-2018.
A me è apparso subito strano che l’avviso non riporti i criteri di valutazione dei curricula vitae, anche in considerazione che l’avviso è un po’ confuso in alcuni tratti. In particolare, e per rimanere sul tema criteri di selezione, l’art. 3 del suindicato avviso recita: “La Commissione, a seguito dell’esame comparativo dei curricula professionali sulla base dei criteri suddetti, convocherà i candidati ritenuti più idonei alle esigenze organizzative dell’Ente ad un colloquio di approfondimento finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.” Quali sono “i criteri suddetti?”. Nell’avviso non vi è alcuna indicazione. Così incuriosito dal tipo di avviso mi sono messo a cercare su internet e ho trovato queste informazioni riguardanti impugnazioni di avvisi che non riportavano i criteri di valutazione per:
Violazione e/o elusione dei principi in materia, inclusi buon andamento, imparzialità e trasparenza (artt. 97 Cost. e 1 c. 1, L. 241/1990) anche in relazione all’art. 110 c. 1, Dlgs. 267/2000, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta: i criteri di valutazione dei candidati, anziché essere definiti e noti prima della presentazione delle domande, come richiesto in ogni procedimento di tipo concorsuale o para-concorsuale, sono stabiliti dalla Commissione in via postuma nella seduta probabilmente di insediamento della commissione, una volta cioè che sono stati consegnati e si conoscono i cv dei candidati;
Violazione e/o elusione dei principi in materia, inclusi buon andamento, imparzialità e trasparenza (artt. 97 Cost. e 1 c. 1, L. 241/1990) anche in relazione all’art. 110 c. 1, Dlgs. 267/2000, eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifesta: soltanto a curricula già noti e comunque conoscibili la Commissione provvederebbe a determinare i criteri di valutazione nonché a stabilire il punteggio minimo per la costituzione del gruppo dei 5;
A tal proposito riporto anche la sentenza Tar Lazio, III, 17 maggio 2004, n. 4564 – La fissazione dei criteri di valutazione nelle procedure di valutazione comparativa. Le motivazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato si fondano su un principio cardine delle procedure concorsuali e di quelle ad evidenza pubblica: il principio di imparzialità e trasparenza al quale l’azione amministrativa deve improntarsi. Nel caso di specie, la commissione preliminarmente prenderà atto dell’elenco dei candidati, dell’assenza di rapporti di parentela o affinità tra commissari e candidati, dell’elenco di coloro che non hanno prodotto la prescritta documentazione e dei rinunciatari e procederà all’esame delle singole domande e alla lettura del curriculum e dei documenti presentati dai candidati.
Soltanto a chiusura delle suddette operazioni fisserà probabilmente i criteri per la valutazione delle pubblicazioni e delle prove. In ogni caso, sul piano strettamente procedurale, considerato che la commissione non ha indicato oggi i criteri di selezione, la commissione stessa stabilirà i parametri di valutazione dei candidati in un momento successivo all’esame dei curricula degli stessi, vale a dire dopo aver avuto conoscenza delle pubblicazioni, dei contenuti delle stesse, dell’attività scientifica e di altri elementi comunque utilizzabili ai fini della successiva attività valutativa. In tal modo la commissione determinerà i criteri di valutazione dopo aver avuto piena cognizione di tutti gli elementi curriculari valutabili ai fini del giudizio di merito. A parere dei giudici, in più sentenze, tale atteggiamento della commissione non consente “di realizzare quell’esclusione del sospetto - pur mero ed astratto - che i criteri successivamente determinati possano essere stati influenzati da tale conoscenza”.
Ora non sono un avvocato, ma qualcuno può dirmi se la procedura utilizzata è impugnabile o meno? Chi ha dato l’ok a questo tipo di bando? Aspetto risposte da qualche avvocato, giusto per tranquillizzare i giovani che leggono il suo giornale.
"Con quali criteri verranno valutati i curricula per l'assunzione di un nuovo avvocato nel Comune di Galatina?"
