Credito d’imposta ricerca e sviluppo, importante sentenza ottenuta dall'avvocato Antonio Luceri a favore di un'azienda galatinese

Si è pronunciata nei giorni scorsi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce

L'avvocato Antonio Luceri, tributarista con studi a Galatina, Lecce e Milano ha ottenuto un'importante ed innovativa sentenza da parte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce.
Ad un'azienda galatinese l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva contestato "l'indebito utilizzo di un credito di imposta" pari ad un totale di 45.661,98 euro maturato negli anni 2018 e 2019.
La ricostruzione dell'Ente accertatore ha dimostrato l'avvocato Luceri è "documentalmente errata in quanto la Società ricorrente ha realizzato attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta".
In particolare le attività hanno riguardato: "l'analisi di fattibilità di nuovi servizi cimiteriali a favore dei servizi svolti dalla Pubblica Amministrazione (progetto certificato)"; ideazione e studio di attività di migliorative nella progettazione di efficientamento di edifici pubblici (progetto certificato"; "servizi innovativi di domotica a favore dell'ampliamento di gamma dei servizi offerti a clienti pubblici e privati (progetto certificato)."
La Corte ha accolto il ricorso e condannato l'Ufficio Imposte al pagamento delle spese di lite.

"Per la legittimità della fruizione del credito d’imposta ricerca e sviluppo -spiega il tributarista galatinese-  non occorre che l’attività condotta dall’impresa debba necessariamente portare alla creazione di nuovi prodotti o processi produttivi “assolutamente nuovi” potendo applicarsi anche a software o processi già esistenti.
Pertanto viene in evidenza la differenza tra l’edizione 2002 e quella 2015 del cosiddetto “manuale di Frascati”.
L’occasione giudiziaria ha consentito di aprire il dibattito sul tema della legittimità del manuale di Frascati, legittimità ribadita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nelle linee guida per i certificatori.
Secondo il ministero la legittimazione deriverebbe dal fatto che le definizioni normative delle attività ammissibili al credito d’imposta sono mutuate da quelle comunitarie (comunicazioni della Commissione europea del 30 dicembre 2006 n. 323 e del 27 giugno 2014 n. 1).
A ben vedere, tali comunicazioni sono atti atipici e non vincolanti, non sono quindi, rivolte (e neppure direttamente opponibili) ai singoli contribuenti, ma agli Stati membri.
Il manuale di Frascati non ha valore di trattato internazionale, nè gli si può attribuire funzione interpretativa ai sensi della convenzione di Vienna. Pertanto vi è inversione dell’onere della prova.
A fronte di una contestazione espressa sul punto da parte del contribuente è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare per quali motivi ed in che misura il manuale di Frascati (documento scientifico) può essere validamente posto a sostegno dell’avviso di accertamento."